Art. 1.

      1. Il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale dei piccoli comuni del subappennino Dauno costituiscono obiettivo di preminente interesse nazionale per il cui perseguimento si applicano le disposizioni della presente legge.
      2. Le finalità di cui al comma 1 si realizzano attraverso i seguenti interventi:

          a) ristrutturazione degli immobili di proprietà comunale;

          b) conservazione e restauro di beni culturali, di proprietà dello Stato o di privati, dati in pubblica gestione, legati alla storia della città, ovunque conservati, nonché loro valorizzazione a fini turistico-culturali;

          c) rifacimento e restauro di piazze, strade e vicoli interni al centro storico;

          d) dotazione di attrezzature connesse all'ampliamento e alla valorizzazione dei musei cittadini;

          e) realizzazione di studi, di ricerche, di attività didattiche e di promozione culturale;

          f) conservazione e valorizzazione delle testimonianze archeologiche.